Questo sito usa cookie tecnici, necessari al suo funzionamento, e cookie analitici anonimi per le statistiche di visita. Con il tuo consenso usa anche cookie di terze parti, per mostrare negli articoli video, podcast e post dei social network. Se non acconsenti all’utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili.
Chiudendo il banner con la X continui senza accettare: restano attivi solo i cookie tecnici e quelli analitici. Per saperne di più e cambiare le tue scelte in ogni momento leggi l’informativa privacy.

Ufficio legislativo

Tutela presunzione innocenza, in Cdm via libera alle modifiche

Introdotto nel cpp il divieto di pubblicare le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare

di Redazione

Palazzo Chigi, piazza Colonna (Credit: Flickr)

Disposizioni che adeguano la normativa nazionale alla direttiva europea Ue 2016/343 in materia di presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo nei procedimenti penali: obiettivo questo del decreto legislativo che modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale. In particolare è stato introdotto il divieto di pubblicare le ordinanze che applicano misure cautelari personali “fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”.

E ancora, disposizioni che integrano e correggono in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Questi i provvedimenti approvati, in esame definitivo dal Consiglio dei ministri che si è tenuto il 9 dicembre 2024.

Inoltre il Cdm ha approvato un decreto-legge, cd ‘Mille proroghe’, che introduce misure urgenti in materia di termini normativi. Per la Giustizia, sono stati prorogati i seguenti termini:

    • la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024;
    • per il personale del Ministero della giustizia, l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria che limita l’esigenza del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei soli casi in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento;
    • l’operatività delle Sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse;
    • il termine a partire dal quale le intercettazioni verranno effettuate attraverso le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate;
    • il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.

 

Comunicato stampa Palazzo Chigi