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Amministrazione Penitenziaria

Quarant’anni dalla legge Gozzini, l’aspirazione a un carcere utile

Nell'ottobre del 1986 il Parlamento approvò una riforma del sistema penitenziario che voleva segnare l'apertura verso una possibile nuova fase

di Francesco Picozzi

DAP -  I quarant'anni della legge Gozzini

Quando il Parlamento approvò la legge 10 ottobre 1986, n. 663, divenuta nota con il nome del primo firmatario della proposta, Mario Gozzini, l’Italia era immersa in una stagione di grandi trasformazioni. Erano gli anni della fine della cosiddetta "fase acuta" del terrorismo, ma anche quelli del dibattito sulla gestione amministrativa e giudiziaria dell'esecuzione della pena e sulle contraddizioni della risposta penale dello Stato. Nel corso dei Settanta e dei primissimi anni Ottanta, il carcere italiano era un luogo di tensioni estreme: sovraffollamento, violenze, evasioni spettacolari, rivolte e omicidi. Elementi che avevano in parte vanificato la stessa attuazione dell’ordinamento penitenziario del 1975. La legge Gozzini arrivò dunque come risposta a un periodo di crisi, testimoniando l’evoluzione del dibattito tecnico e giuridico in materia e segnando l’apertura verso una possibile nuova fase.

Oltre a incidere su alcune disposizioni del Codice penale, la riforma Gozzini impattò in modo rilevante sull’ordinamento penitenziario, innanzitutto dal punto di vista quantitativo: introdusse undici nuovi articoli, ne sostituì o modificò sedici e ne abrogò uno rispetto agli originari 91 della legge n. 354 del 1975. A tale ampiezza dell’intervento corrispose una significativa importanza dei suoi contenuti innovativi.

La gran parte delle nuove disposizioni rispondeva all’idea di una pena flessibile e tendente a proiettarsi verso l’esterno delle mura penitenziarie in base al concreto sviluppo del percorso di trattamento rieducativo individualizzato. In questa ottica, ad esempio, si ampliarono le possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, anche senza la necessità di un previo periodo di osservazione in carcere, e si introdusse un nuovo strumento quale la detenzione domiciliare. La riforma intervenne anche su altri benefici, da un lato, potenziando notevolmente la liberazione anticipata: la riduzione di pena per ogni semestre venne innalzata da 20 a 45 giorni e divenne obbligatoria in presenza del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione del condannato. D’altro lato, venne introdotto il permesso premio, per i condannati che hanno tenuto una regolare condotta; si consentiva, così, l’uscita temporanea dal carcere durante l’esecuzione della pena per coltivare più liberamente le relazioni familiari e, al contempo, si rendevano i permessi uno strumento incentivante i comportamenti positivi dei detenuti.

La legge del 1986 operò anche in un altro senso. Persino, una riforma così orientata all’umanizzazione della pena e alla valorizzazione della sua funzione di reinserimento sociale non trascurò le esigenze di sicurezza che, talora drammaticamente, si erano manifestate durante i primi anni di applicazione del nuovo ordinamento penitenziario. Con questo fine la legge Gozzini introdusse la sorveglianza particolare, volta a differenziare in modo restrittivo le regole di vita intramuraria da applicare agli individui pericolosi per i compagni di detenzione e per il funzionamento dell’istituzione penitenziaria. Una pericolosità non desumibile astrattamente dal titolo di reato ascritto, ma dal concreto comportamento tenuto dall’interessato. Si veniva così a colmare – in armonia con il principio di legalità – una lacuna non trascurabile dell’ordinamento del 1975, che troppo poco spazio aveva riconosciuto alle esigenze di ordine e sicurezza intramuraria, lasciando a meri atti amministrativi la regolamentazione del contenimento dei soggetti refrattari alle regole.

Sin dalla sua entrata in vigore, gli studiosi si sono confrontati sull’inquadramento della legge Gozzini: semplice sviluppo di principi già introdotti nel 1975 oppure “riforma della riforma”, dal contenuto sostanzialmente innovativo? Negli anni successivi, poi, ci si è interrogati sulla sua capacità di durare nel tempo.

Non si può riportare in questa sede l’articolato dibattito, tuttavia, approfittando del vantaggio di conoscere gli avvenimenti dei quattro decenni successivi, è possibile proporre alcune chiavi di lettura. Sembra giusto riconoscere alla Gozzini il merito di avere tradotto in termini legislativi adeguati e funzionali una chiara e coerente visione giuridico-culturale della funzione della pena e della sua esecuzione; una visione che pone al centro il reinserimento sociale del condannato, ma non dimentica un’istanza potenzialmente anche contrapposta quale la sicurezza degli stabilimenti detentivi. Obiettivi che, quasi come fiumi carsici, riemergeranno più volte nei successivi interventi legislativi.

Non si può negare, però, che sin dai primi anni Novanta, altre esigenze e differenti orientamenti culturali hanno ispirato modifiche alla normativa penitenziaria dissonanti rispetto a quelle del 1986. Si pensi alle numerose preclusioni e ipotesi ostative all’accesso ai benefici introdotte per contrastare determinate forme di criminalità; queste hanno eroso uno dei pilastri della Gozzini consistente nel riconoscere a tutti i detenuti, almeno potenzialmente, la possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. Si pensi, poi, in una diversa ottica, agli interventi di ulteriore ampliamento dell’accesso alle misure non carcerarie, dunque, apparentemente in linea con il solco tracciato nel 1986; alcuni di questi, a ben vedere, rivelano uno scopo meramente deflattivo della popolazione detenuta, e non di rafforzamento di percorsi seriamente riabilitativi, fondati sulla valutazione dei reali progressi di ciascun individuo.

 

Al di là dei numerosi aspetti contenutistici, sin qui solo in parte richiamati, meritano in conclusione di essere ricordati altri due profili della riforma Gozzini. Il primo è di tecnica legislativa, poiché il legislatore del 1986 ebbe l’accortezza di inserire le nuove disposizioni all’interno dell’ordinamento del 1975, così mantenendo un certo ordine nella normativa della materia, mediante un testo unitario e tendenzialmente completo. Il secondo profilo è di natura politico-istituzionale, in quanto la proposta che prese il nome da Mario Gozzini, esponente della minoranza di sinistra, non solo fu votata dalla maggioranza del Pentapartito (composto da Democristiani, Socialisti, Liberali, Repubblicani e Socialdemocratici), ma addirittura recepì un contributo della minoranza di segno opposto, ossia del Movimento sociale italiano. Insomma, una riforma frutto anche di un confronto parlamentare ampio, esempio prezioso per i futuri interventi in un settore che certamente continua ad aver bisogno di norme condivise e stabili nel tempo.

 

Per approfondire:

E. Bruti Liberati, Dieci anni di riforma penitenziaria, in Questione giustizia, 1996.

V. Grevi (a cura di), L’ordinamento penitenziario dopo la riforma, Cedam, 1988.

A. Lorenzetti, Il sistema delle fonti nel settore penitenziario, Editoriale scientifica, 2024.

A. Margara, Per Mario Gozzini, Il carcere utile: il senso di un impegno, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1999.