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Sottosegretari

Articolo 2086 codice civile, un mistero parlamentare

La rivoluzione copernicana della modifica dell'art. 2086 ha una genesi eufemisticamente singolare: nessun intervento in Commissione, nessun emendamento alla legge delega

di Francesco Paolo Sisto*

Vice Ministro Francesco Paolo Sisto

La rivoluzione copernicana della modifica dell'art. 2086 ha una genesi eufemisticamente singolare.

Le vicende del testo dell'art. 374 dello schema di Decreto legislativo n.14/2019, A.G. 53 del 2018, rammentano un'antica figura manualistica (le meravigliose pagine ingiallite del Torrente!) di acquisto della proprietà a titolo originario.

L'insula in flumine nata (territorio formatosi spontaneamente tra gli argini di un fiume) se posta al centro del corso dell'acqua, veniva nel diritto romano divisa fra i proprietari dei fondi rivieraschi, proporzionalmente all'estensione delle loro proprietà; se situata in posizione decentrata, apparteneva al proprietario del fondo più vicino.

Diversa era la situazione dell'isola in mari nata che apparteneva a chi la occupava per primo, seguendo le regole del diritto di occupazione (L'art. 945 c.c. dispone che le isole nate nel letto dei fiumi appartengano oggi al demanio pubblico.).

Si può ben dire che il nuovo art. 2086 c.c. sia emerso proprio come un'isola in mezzo al fiume ma che non abbia, apparentemente, proprietari: nessun intervento in sede di discussione in Commissione, nessun emendamento alla Legge delega 155 del 2017 (art. 14, c. 1, lett. b); e, per la completezza del quadro, con riferimento all'art. 375 del Decreto-legge n. 14 del 2019, la modifica dell'art. 2086 non è stata oggetto del parere reso dalle Commissioni competenti.

In altri termini, la "nuova gestione dell'impresa" è priva di lavori preparatori.

Il dato induce a talune, pur brevi, riflessioni anamnestiche, diagnostiche, prognostiche e terapeutiche, seguendo lo schema delle quattro fasi-pilastro delle valutazioni della clinica medica.

Sul piano dell'anamnesi, il fatto desta non poche perplessità, al limite dello stupore parlamentare.

È come se il Legislatore non avesse percepito l'importanza del cambiamento oppure ritenesse con supponenza autosufficiente, la formulazione di per sé esaustiva di ogni ulteriore riflessione.

In tutti i casi, la carenza di un dibattito preparatorio impedisce di individuare la voluntas legislatoris, il significato dinamico della formulazione della norma, il fine ultimo che il Legislatore intendeva conferire alla disposizione e alle sue modifiche.

Si riparte così da zero, dal tenore delle parole come percepite dall'interprete, per come le "sente", le coordina con il sistema, derivandone i conseguenti criteri applicativi.

È come se, nel formulare la diagnosi, il medico non possa avvalersi dei precedenti del proprio paziente, dovendo necessariamente orientare il suo agire solo sui rilievi direttamente effettuati.

In questo ambito, l'apporto prognostico delle riflessioni della dottrina risulta, aritmeticamente, di particolare rilievo.

Il dibattito effervescente sul tema ha avuto perlage differenti, comunque tutti animati dalla sana curiosità delle sperimentazioni culturali, accompagnati da qualche originalismo inevitabile e, talvolta, salutare.

La giurisprudenza di matrice civilistica formatasi sul punto costituisce l'aspetto terapeutico più interessante, con indubitabili riflessi sul piano degli adempimenti prodromici anche all'applicazione di norme incriminatrici.

La gestione dell'impresa deve essere rigorosamente modulata sulla organizzazione: seguendo tale postulato, il pensiero corre, immediato, ai temi del Decreto Legislativo 231/2001(sulla rilevanza dei modelli, da ultimo, significativamente, Cass. pen. nn. 18410/2025 e 31665/2024), chiamato in gioiosa correità dal nuovo corso così tracciato, naturale litisconsorte necessario di un "assetto amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa".

Il chi fa cosa è il presupposto ineliminabile della moderna concezione della forma societaria, soprattutto per intercettare tempestivamente i sintomi delle patologie curabili, se immediatamente individuati.

Il tema è di ampissimo respiro e riguarda una nuova forma di interazione fra lo Stato e l'impresa, il pubblico e il privato, nel tentativo di mutare un rapporto di storica alterità in una dinamica di virtuosa sinergia.

L'art. 41 della Costituzione ne offre un significativo paradigma che va elevato a rango di struttura portante di una nuova etica: il privato che si organizza e rispetta le regole può condividere, pur nel mantenimento delle finalità produttive dell'impresa, il "fine pubblico proprio dello Stato".

Questo new deal, ampio spazio di dialogo in nome dell'ortodossia, inaugura la stagione "dell'amicizia di Stato", della chiamata alle armi del privato perché comportandosi bene, contribuisca ad un vivere, per tutti, migliore.

Una joint-venture che non ha come elemento portante solo la composizione negoziata della crisi.

Si pensi, in proposito, alle nuove norme di favore in materia fiscale, alle proposte in tema di responsabilità medica e sicurezza sul lavoro (che riconoscono unitamente al profilo sanzionatorio, la meritevolezza della prevenzione), al mantra "risultato & fiducia" del codice dei contratti pubblici: tutti sembra disegnino una dimensione neo-collaborativa dello Stato, nella consapevolezza che per vincere la partita è necessario il gioco di squadra.

Lo so, ci vorrà del tempo.

Sarà necessario che il passare delle stagioni della migliore giurisprudenza facciano maturare un fisiologico "diritto vivente", capace di non sovrapporsi - come talvolta accade - al disposto della Legge.

* Francesco Paolo Sisto è Viceministro della Giustizia

Il presente contributo è tratto dalla "Premessa" dello stesso autore al volume "Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili " - CEDAM, 2026