In caso di dubbio, a prevalere sia il favore per l'imputato
Questo spazio sarà dedicato alla spiegazione semplificata di termini giuridici utilizzati dagli addetti ai lavori ma confluiti anche nel linguaggio comune
Favor rei, letteralmente "favore per l'imputato", è il principio per cui, nel processo penale, ogni situazione di dubbio deve risolversi a vantaggio della persona accusata. È una delle espressioni latine più antiche e più vive del nostro lessico giuridico: la si ritrova già nelle fonti romane nella formula in dubio pro reo, "nel dubbio, a favore dell'accusato".
Il fondamento del principio sta nella presunzione di non colpevolezza, sancita dall'articolo 27 della Costituzione: "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Se è l'accusa a dover dimostrare la colpevolezza, e non l'imputato a dover provare la propria innocenza, ne discende che una prova incompleta, contraddittoria o insufficiente non può mai giustificare una condanna.
Il codice di procedura penale traduce questa idea in regole precise. L'articolo 533 stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio", formula introdotta espressamente dalla legge n. 46 del 2006. L'articolo 530 prevede che il giudice assolva anche quando la prova della responsabilità è insufficiente o contraddittoria: agli occhi dell'ordinamento, il dubbio equivale all'innocenza.
Il favor rei non vive però solo nel processo. Nel diritto penale sostanziale ispira l'articolo 2 del codice penale, per cui nessuno può essere punito per un fatto che la legge del tempo non prevedeva come reato e, se le leggi si succedono nel tempo, si applica quella più favorevole al reo. Anche nell'interpretazione delle norme il principio orienta la scelta: tra più letture possibili di una disposizione penale, va preferita quella meno sfavorevole all'accusato.
Dietro il brocardo c'è una precisa scelta di civiltà, che la tradizione illuministica ha consegnato agli ordinamenti moderni: è preferibile il rischio di assolvere un colpevole piuttosto che quello di condannare un innocente. Il favore per l'imputato non è indulgenza, ma la garanzia che la potestà punitiva dello Stato si eserciti solo sulla base di una certezza processuale piena.